Assenza delle commissioni. Concorso a cattedra invalidato ai sensi dell’art.7 comma 5 e 6 del bando e della legge 241/90. Lettera

 

Inviata da Alfredo Pudano – Mentre il concorsone scuola continua il proprio corso all’insegna dell’approssimazione e della più totale assenza di buonsenso da parte di un MIUR sordo, incurante di tutti gli appelli, continuano le “stranezze” della macchina organizzativa.

A 3 giorni dall’inizio delle prove mancano ancora le commissioni! Chiediamo a tutti di inviare via PEC o email ai vari USR la richiesta esplicita della pubblicazione del documento di nomina. Se la commissione non viene nominata, la prova non può essere effettuata.

Anche se basterebbe la logica a dire ciò – unitamente all’esperienza di chi ha partecipato come commissario a qualsiasi concorso pubblico e quindi conosce bene come sia necessario che la commissione si insedi prima dello svolgimento delle prove – a ribadire il concetto è il bando stesso relativo al concorso scuola 2016:

nell’art. 7, comma 5 si legge “La vigilanza durante le prove d’esame è affidata dall’USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR.”, a cui segue il comma 6 “In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del concorso, la prova scritta ovvero scritto-grafica si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.”

Quindi, appare chiaro che la costituzione delle commissioni sia un elemento imprescindibile allo svolgimento delle prove stesse, difatti:

  • i commissari di vigilanza “possono essere aggregati”: appare chiaro, quindi, il concetto di aggregazione e non sostituzione, prevedendo, quindi, l’insediamento della commissione ex ante;
  • In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice”: implica, di necessità, che i “componenti” compongano, cioè facciano già parte della relativa commissione (non si può essere sostituiti per assenza se non si è già membro di commissione).

Se questa necessità non viene ottemperata, la procedura sarà resa invalida dal bando stesso.

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di scomodare la legge 241/90, ma per completezza di trattazione rinviamo al seguente articolo: http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/teodori1.html

Inoltre, perché discriminare alcuni docenti che, pur scegliendo la propria Regione di residenza per lo svolgimento delle prove, si vedono costretti ad andare fuori per una prova che è computer based (quindi eseguibile in qualsiasi sede) se non ci fosse necessità di identità tra commissione di vigilanza e commissione giudicatrice? Sarebbe semplicemente un atto di spregiudicata disparità di trattamento: i malcapitati, infatti, dovranno sostenere spese ben diverse dai loro colleghi più “fortunati”, a causa dell’obbligo di spostarsi fuori Regione che comporterà, oltre all’aggravio di spese, anche problematiche logistiche relative agli spostamenti e ai tempi ad essi connessi. Se poi si considera che il permesso che prenderanno i docenti (che attualmente si trovano impegnati nello svolgimento delle loro funzioni scolastiche) sarà non retribuito, si aggiunge un’ulteriore danno economico rispetto a coloro che svolgeranno le prove nella Regione in cui risiedono.

Si chiede una presa di responsabilità da parte del MIUR e del Ministro Giannini: annullate questa macchina farraginosa che avete creato e che fa acqua da tutte le parti e procedete con un concorso pubblico per soli titoli, la cui legittimità – come già fatto ampiamente notare – è garantita dal DPR 487/94 che si esprime proprio in merito all’accesso nel pubblico impiego e che, quindi, farebbe risparmiare circa 300 Milioni di euro, rispettando anche la stessa L.107 e il relativo comma 181 che prevede la fase transitoria in deroga alle nuove vie di accesso al ruolo.

Per il movimento spontaneo “In-Segnanti Uniti” – Prof. Ing. Alfredo Pudano – promotore e primo firmatario della petizione Stop Al Concorso Truffa in rappresentanza degli otre 32000 firmatari.