“Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.
Così recita l’ articolo 508 comma 15 del decreto legislativo n. 297/94 , relativamente alla possibilità per il personale docente di svolgere la libera professione
Vediamo quali sono le norme di riferimento e le condizioni affinche il personale docente possa esercitare la libera professione.
Personale docente, esercizio libera professione: quali le condizioni?
La mancata e dovuta richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico può costare cara
Docente condannato per aver svolto libera professione senza autorizzazione
Non tutti i Dirigenti Scolastici autorizzano però l’esercizio della libera professione
Negli avvisi pubblicati in estate per la chiamata diretta abbiamo segnalato, a proposito della A019, il diniego preventivo del Dirigente Scolastico, che punta all’unicità del ruolo professionale.
Un argomento che fa discutere sempre e i docenti si dividono tra coloro che sostengono che l’apporto dei liberi professionisti è essenziale per gli studenti, e chi invece ritiene si tratti di risorse ed energie sottratte alla scuola.